Millesimi scale e ascensore

Il testo coordinato del Codice Civile e delle Disposizioni di Attuazione ha apportato modifiche significative agli articoli del C.C. in materia di condominio.

In particolare è stata risolta l’annosa questione riguardante la diversità o meno delle tabelle millesimali per le scale e l’ascensore; mentre il vecchio art. 1124 prendeva in considerazione le sole scale e pertanto per gli ascensori si assisteva alla applicazione delle più svariate tesi e formule per stabilire l’esatto peso dell’onere di mantenimento e sostituzione dell’ascensore con il nuovo codice tale disciplina è stata definita e uniformata in modo categorico con il nuovo testo dell’art. 1124:

“Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo”.